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È legge il decreto antistupri. L'abc del provvedimento

di Nicoletta Cottone

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22 aprile 2009
Prefetto Morcone: «Inutile la norma sui medici-spia»
di Marco Ludovico

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Conservazione dati telefonia (articolo 12-ter). Viene posticipato il termine a partire dal quale gli operatori di telefonia saranno obbligati a conservare i dati relativi alle chiamate senza risposta. Si tratta di dati da conservare relativi ai differenti casi di non risposta in «occupato» o «libero non risponde» o «non raggiungibile» o «occupato non raggiungibile» o altre fattispecie. Per quanto riguarda le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009. Per quanto riguarda le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili, le informazioni relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia Ip sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Copertura finanziaria (articolo 13). L'articolo quantifica la copertura finanziaria del provvedimento. Viene quantificato in un milione di euro a decorrere dal 2009, l'onere legato all'istituzione del numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori. Da tutte le altre disposizioni del decreto-legge in esame non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al ministro dell'Economia il monitoraggio delle misure relative al gratuito patrocinio per le vittime di violenza sessuale.

Custodia cautelare in carcere (articolo 2). Viene ampliato il novero dei reati per i quali, in presenza di gravi indizi di colpevolezza (e salvo che non siano acquisiti elementi da cui risulti l'insussistenza di esigenze cautelari), è obbligatorio disporre la misura della custodia cautelare in carcere. Previsto l'arresto obbligatorio in flagranza per la violenza sessuale (esclusi i casi di minore gravità) e la violenza sessuale di gruppo.

Divieto di avvicinamento dello stalker ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 9). Introdotta una nuova, autonoma misura coercitiva personale, che può essere disposta nel corso del procedimento penale: si tratta del divieto di avvicinamento dell'imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa o nell'obbligo di mantenere una determinata distanza da quei luoghi o dalla persona offesa. Il divieto può essere disposto indipendentemente dalla misura dell'allontanamento dalla casa familiare, con l'intento di integrare e completare il quadro cautelare già delineato per i reati consumati in ambito familiare. Il divieto può riguardare anche i luoghi frequentati da prossimi congiunti o da persone conviventi o comunque legate alla persona offesa da una relazione affettiva. Il divieto di avvicinamento può accompagnarsi anche alla prescrizione di non comunicare, attraverso qualsiasi mezzo. Se l'avvicinamento è inevitabile per ragioni lavorative o abitative il giudice detta prescrizioni ad hoc. Ci sono anche specifici obblighi di comunicazione all'autorità di P.S. competente, dei provvedimenti adottati ai fini dell'eventuale adozione di misure preventive in materia di armi e munizioni. I provvedimenti sono anche comunicati alla parte offesa e ai servizi territoriali socio-assistenziali. Novità anche per le ipotesi di reato in relazione alle quali il Pm o l'indagato possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni 16, anche al di fuori dei casi previsti ordinariamente. L'incidente probatorio può essere chiesto dal Pm, anche su richiesta della persona offesa, può riguardare la testimonianza di tutti i minori (dunque non solo dei minori infrasedicenni) o della persona offesa maggiorenne. Può riguardare anche i procedimenti per il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli e gli atti persecutori. Estese, poi, le particolari modalità di assunzione della prova - che nel testo previgente si applicavano solo nel caso in cui vi fosse il coinvolgimento di minori infrasedicenni - a tutti i casi in cui vi sia il coinvolgimenti di minorenni (e dunque anche ai soggetti di età compresa tra i 16 e i 18 anni), nonché al caso di indagini per i reati di atti persecutori. Sostituito anche il riferimento alle "esigenze del minore" con quello alle "esigenze di tutela delle persone", quale parametro della valutazione del giudice in ordine alla decisione di procedere all'incidente probatorio. Si prevede la possibilità che l'udienza si svolga presso l'abitazione "della persona interessata all'assunzione della prova" (piuttosto che, come nel testo previgente, presso l'abitazione del minore). Estese le particolari protezioni per l'esame in dibattimento del minore vittima di reato (uso di un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico) anche ai procedimenti per il reato di atti persecutori nonché per l'esame in dibattimento del maggiorenne infermo di mente vittima del reato.

Entrata in vigore (articolo 14).  CONTINUA ...»

22 aprile 2009
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